Registro navi a motore e senza motore - Registro dei galleggianti

In questo registri devono essere iscritte le unità di navigazione utilizzate per attività professionali per i servizi in conto terzi per il trasporto, il rimorchio e il traino di merci.Ai sensi dell'art. 62 del regolamento navigazione interna.

TIPO IMBARCAZIONI


Si considerano galleggianti le costruzioni che non siano dotate di mezzi di propulsione propria, in mancanza di elementi dai quali risulti la destinazione prevalente ai servizi attinenti alla navigazione e al traffico in acque interne.Indicativamente, barconi per il trasporto merci, rimorchiatori, natanti speciali, ecc. vengono considerati come navi, mentre draghe, pontoni, battipali, ecc. sono classificati come galleggianti.

PAGAMENTI


attestazione del versamento di € 30,00 per oneri autorizzativi ai sensi dell'art 15 del Regolamento sopracitato da effettuare tramite Pagopa  al seguente link: Pagamenti online (provincia.va.it)  con la  causale: Settore Trasporti e Catasto Strade - navigazione - oggetto richiedente - oggetto richiesta   

DOCUMENTAZIONE


Il titolare dell'impresa individuale o il rappresentante legale, nel caso di società, dovrà presentare apposita istanza contenente, insieme agli altri documenti prescritti, una dichiarazione dalla quale risulti la destinazione che egli intende dare alla nave o al galleggiante. Il fac simile dell'istanza può essere scaricato dal sito. All'istanza, dovranno essere allegati, in originale: il certificato di stazza ed il verbale di collaudo. Tali documenti, previsti dall'art. 138, 164, 165 e 166 cod. nav., sono rilasciati dalla Motorizzazione Civile (o dal RINA) previa presentazione di apposita istanza ed in seguito al buon esito delle ispezioni previste dagli articoli sopra citati. Per quanto concerne il sistema di propulsione, si individuano due casi: se è entrobordo, all'istanza dovrà essere allegato il certificato di origine del motore, in originale; se è fuori bordo si allegherà la copia del certificato d'uso del motore.

Inoltre, bisognerà produrre il titolo idoneo a dimostrare la proprietà dell'imbarcazione che s'intende iscrivere (dichiarazione verbale di vendita con sottoscrizione autenticata da notaio, oppure, in alcuni casi, fattura di vendita) insieme alla nota di trascrizione in doppio originale, conforme al fac simile scaricabile dal sito. Qualora l'armatore sia diverso dal proprietario occorre anche la dichiarazione di armatore.

Requisito personale


Per potere procedere all'immatricolazione e conduzione dell'unità di navigazione è il possesso del titolo professionale, che è rilasciato dalla Motorizzazione Civile, alla quale si rimanda per gli adempimenti del caso:

  • per navi a motore per il trasporto di merci di stazza lorda non superiore alle 25 ton., è necessario il titolo di Pilota Motorista;
  • per rimorchiatori e spintori in servizio di rimorchio o di spinta con motore di potenza installata non superiore a 150 CV, è necessario che l'equipaggio sia composto da almeno 2 persone: n. 1 Pilota Motorista e n. 1 Barcaiolo Abilitato;
  • per navi a vela o a remi anche se con motore di potenza non superiore a 20 CV adibite a trasporto merci di stazza lorda non superiore a 50 ton., è necessario il titolo di Barcaiolo Abilitato.


Sulla base del certificato di stazza e del verbale di collaudo, la Provincia rilascerà, inoltre, il certificato di navigabilità (o idoneità ) ai sensi dell'art. 72 reg. nav. int.

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