Registro delle navi a motore e senza motore adibite a pesca professionale
I pescatori professionisti (muniti di licenza di pesca di tipo A) che intendono esercitare tale attività mediante l'utilizzo di unità di navigazione, devono provvedere alla loro iscrizione nell'apposito registro previsto dal codice della navigazione e conservato dalla Provincia.
PAGAMENTI
attestazione del versamento di € 30,00 per oneri autorizzativi ai sensi dell'art 15 del Regolamento sopracitato da effettuare tramite Pagopa al seguente link: Pagamenti online (provincia.va.it) con la causale: Settore Trasporti e Catasto Strade - navigazione - oggetto richiedente - oggetto richiesta
DOCUMENTAZIONE
A tale proposito, il titolare dell'impresa individuale o il rappresentante legale, nel caso di società, dovrà presentare apposita istanza. Il fac simile può essere scaricato dal sito. All'istanza, dovranno essere allegati, in originale: il certificato di stazza ed il verbale di collaudo. Tali documenti, previsti dall'art. 138, 164, 165 e 166 cod. nav., sono rilasciati dalla Motorizzazione Civile (o dal RINA) previa presentazione di apposita istanza ed in seguito al buon esito delle ispezioni previste dagli articoli sopra citati. Per quanto concerne il sistema di propulsione, si individuano due casi: se è entrobordo, all'istanza dovrà essere allegato il certificato di origine del motore, in originale; se è fuori bordo si allegherà la copia del certificato d'uso del motore.
Oltre al certificato di stazza ed al verbale di collaudo, sulla base del quale la Provincia rilascerà il certificato di navigabilità (o idoneità ) ai sensi dell'art. 72 reg. nav. int., bisognerà produrre il titolo idoneo a dimostrare la proprietà dell'imbarcazione che s'intende iscrivere (dichiarazione verbale di vendita con sottoscrizione autenticata da notaio, oppure, in alcuni casi, fattura di vendita) insieme alla nota di trascrizione in doppio originale, conforme al fac simile scaricabile dal sito. Qualora l'armatore sia diverso dal proprietario occorre anche la dichiarazione di armatore.
NOTE
se l'unità di navigazione che s'intende immatricolare ha una stazza lorda pari o superiore alle 10 ton., se a propulsione meccanica, o alle 25 t., in ogni altro caso, occorrerà per forza un atto pubblico o una scrittura privata con sottoscrizione autenticata (art. 2657 cc e artt. 249-252 cod nav).
le navi di stazza lorda superiore alle 25 t. addette al trasporto di merci, devono essere provviste del Registro di Carico, previsto dall'art. 82 del reg. nav. int.
Eventuali altri libri sono previsti dal codice e dal regolamento della navigazione interna, in funzione della stazza lorda delle unità di navigazione.
I libri di bordo vengono rilasciati, previa istanza, dall'Ufficio Navigazione della Provincia.
