Ottemperanze e Sospensioni

Indicazioni sulla sospensione dagli obblighi Legge 68/99 e richiesta certificazioni di ottemperanza

Certificazione di ottemperanza 


La richiesta per la verifica e il rilascio del certificato di ottemperanza va presentata all'Ufficio per il collocamento mirato territorialmente competente rispetto alla sede legale dell’impresa.

Per la Provincia di Varese, tali richieste devono pervenire esclusivamente tramite PEC all'indirizzo: istituzionale@pec.provincia.va.it

Sospensione dagli obblighi


La sospensione dagli obblighi di assunzione previsti dalla L. 68/99 è disciplinata dall’art. 3, c. 5, l. 68/99 e dall’art. 4, DPR 333/00 e viene concessa dai servizi competenti a quelle imprese che versano in una delle seguenti situazioni di crisi:

  • CIGS per riorganizzazione aziendale o crisi aziendale (art. 1, l. 223/91 e s.m.i.);
  • CIGS per procedure concorsuali (art. 3, l. 223/91 e s.m.i.);
  • CIGS per contratti di solidarietà (art. 1 DL 726/1984 – legge di conversione 863/84 – e s.m.i.);
  • Cassa Integrazione Guadagni in deroga (la CIGO non sospende gli obblighi);
  • Fondo di Solidarietà di Settore e Procedure di Esubero di Personale per aziende di credito e aziende di credito cooperativo (Interpelli 38/2008 e 44/2009);
  • Procedure di incentivo all’esodo previste dall’art. 4, c. da 1 a 7 ter, l. 92/12 (Circolare MLPS  22/2014);
  • Procedura di Mobilità e di Licenziamento collettivo (artt. 4 e 24, l. 223/91 e s.m.i.).

Si specifica che:

  • la procedura di mobilità e/o di licenziamento collettivo determina la sospensione dagli obblighi su tutto il territorio nazionale, anche se la stessa coinvolge una singola unità produttiva provinciale. Nel caso in cui la procedura di mobilità si concluda con almeno 5 licenziamenti la sospensione è estesa per il periodo in cui permane il diritto di precedenza all'assunzione (6 mesi dell’ultimo licenziamento);
  • le altre ipotesi di ricorso agli ammortizzatori sociali prevedono la sospensione per la durata dei programmi contenuti nella relativa richiesta di intervento, in proporzione al numero di lavoratori coinvolti dalla crisi e per il singolo ambito provinciale di attività.

Ai fini della fruizione della sospensione dagli obblighi, il datore di lavoro deve presentare comunicazione al servizio provinciale per il collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sede legale dell'impresa corredata da documentazione idonea a dimostrare la sussistenza di una delle condizioni di sospensione, allegando il relativo provvedimento amministrativo che riconosce tale condizione.

La sospensione dagli obblighi di assunzione cessa contestualmente al venir meno della situazione che l’ha generata, con conseguente ripristino dell’obbligo; entro 60 giorni da tale data, il datore di lavoro deve presentare la richiesta di avviamento dei lavoratori da assumere, ai sensi dell'art. 9, c.1, l. 68/99.

Per la Provincia di Varese, le istanze per ottenere la sospensione dagli obblighi devono pervenire esclusivamente tramite PEC all’indirizzo: Istituzionale@pec.provincia.va.it

Contatti 


Per informazioni su Certificazione di ottemperanza contattare 0332 252 857 - 0332 252 051

Per informazioni su Sospensione dagli obblighi contattare 0332 252 769