Esoneri

Esonero parziale dagli obblighi di assunzione Legge 68/99

Per effettuare la richiesta di esonero le aziende devono utilizzare il sistema Sintesi


Lo stesso sistema Sintesi dovrà essere utilizzato per effettuare il pagamento dei contributi esonerativi (€ 39,21* al giorno per ogni posizione esonerata), dovuti dalle aziende dall'atto dell'istanza e per il periodo di durata dell'autorizzazione.

*Con Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'importo del contributo esonerativo di cui all'articolo 5, commi 3 e 3-bis della legge 68 del 12 marzo 1999, è adeguato da 30,64 euro a 39,21 euro.

Il contributo esonerativo dovrà essere versato ogni anno tramite il canale di pagamento pagoPA, suddiviso in due rate semestrali posticipate con scadenza rispettivamente 16 luglio (per il semestre gennaio-giugno) e 16 gennaio (per il semestre luglio-dicembre). Questa modalità dispensa l'azienda dalla presentazione del prospetto riepilogativo annuale dei pagamenti effettuati.

Ai sensi dell'art. 2, comma 5, del D.M. 357/2000, l'obbligo di pagamento del contributo, nella misura corrispondente alla percentuale di esonero richiesta, decorre dal momento della presentazione della domanda di autorizzazione all'esonero parziale.

Regione Lombardia ha inoltre precisato che l'esclusiva modalità di pagamento sarà tramite pagoPA e che, pur rimanendo attivo il conto corrente dedicato alle quote di contributo esonerativo e ad altre sanzioni, il versamento tramite bonifico potrà essere effettuato solo per motivi ostativi che dovranno essere segnalati.


Per maggiori informazioni consultare i manuali e il Decreto regionale n° 6785, disponibili nella sezione "Collocamento Mirato Disabili" della pagina www.provincia.va.it/sintesi-manuali-datorilavoro

Contatti 


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D'anna Angelo
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Spinazzola Stefania
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