Paesaggio

Qualunque opera o intervento comportante alterazione o modificazione dello stato dei luoghi e dell'aspetto esteriore degli edifici da realizzarsi in area paesaggisticamente vincolata devono essere preventivamente autorizzati dall'Autorità preposta alla tutela del vincolo (art. 146, D.Lgs. 42 del 22 gennaio 2004).

Autorizzazione paesaggistica


I beni tutelati si distinguono in due grandi categorie: i primi operanti "ope legis", senza l'adozione cioè di alcun provvedimento amministrativo (art. 142 del codice); i secondi imposti con specifico provvedimento (gli immobili e le aree indicati all'art. 136 del codice). Regione Lombardia, per gli interventi sui beni suindicati, ha delegato nell'esercizio delle funzioni paesaggistiche la Provincia territorialmente competente (LGT 12/05 art. 80 - capo II, comma 3 così come recentemente modificato dall'art. 12 della LRL 38/2015). L'Area Tecnica - Settore Territorio, ai sensi della vigente normativa, rilascia Autorizzazione Paesaggistica nei seguenti casi:

  • attività estrattiva di cava;
  • attività di smaltimento rifiuti;
  • opere idrauliche realizzate dalla Provincia;
  • interventi nelle aree di demanio lacuale (laghi Varese, Comabbio, Monate, Ghirla, Ganna, Maggiore e Lugano - parti lombarde);
  • linee elettriche a tensione superiore a quindicimila e fino a centocinquantamila;
  • opere relative alla produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili di cui all'art. 28 comma 1 lettera e bis della L.R. 26/2003.
  • opere relative alle derivazioni da acque supericiali e sotterranee (piccole derivazioni)
  • trasformazione del bosco e opere conseguenti


Accertamento di compatibilità paesaggistica


Con il D.lgs n. 157/2006 recante "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio", è stata introdotta all'art. 146, comma 12, del Codice la possibilità del rilascio di autorizzazione paesaggistica postuma nei seguenti casi:

a) per i lavori realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero di quelli legittimamente realizzati;
b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;
c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del DPR 6 giugno 2001, n. 380

Per ottenere lla verifica di compatibilità paesaggistica postuma (art.167) il proprietario, possessore o detentore dell'immobile o dell'area, presenta domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro centottanta giorni, previo parere vincolante della Soprintendenza da rendersi entro novanta giorni.
Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima. In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria.

Nella documentazione da allegare all'istanza di accertamento della compatibilità paesaggistica, che dovrà essere redatta in conformità ai criteri previsti dalla vigente normativa regionale (dgr 2121/2006), dovranno essere aggiunte opportune tavole grafiche e fotografie di confronto atte ad evidenziare le difformità tra il progetto autorizzato e quello realizzato.


Contatti utili e provvedimenti anno in corso
Ufficio Ufficio Tutela del paesaggio e della biodiversità

Chiara Giorgetti

0332 252635