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Nel corso del giudizio l'avvocato ammette che i riferimenti giurisprudenziali citati nell’atto sono stati il frutto della ricerca effettuata da una collaboratrice di studio mediante lo strumento dell’Intelligenza Artificiale, del cui utilizzo lo stesso avvocato sostiene di non essere stato a conoscenza. L’Intelligenza Articificiale (IA) "avrebbe generato risultati errati che possono essere qualificati con il fenomeno delle cosiddette allucinazioni di intelligenza artificiale, che si verifica quando l’IA inventi risultati inesistenti ma che, anche a seguito di una seconda interrogazione, vengono confermati come veritieri. In questo caso, lo strumento di intelligenza artificiale avrebbe inventato dei numeri riferibili a sentenze della Corte di Cassazione". L'avvocato, pur riconoscendo l’omesso controllo sui dati così ottenuti, ha chiesto che il giudice stralciasse tali riferimenti, ritenendo già sufficientemente fondata la propria linea difensiva. Sul punto, la controparte ha però insistito per la condanna per "lite temeraria" (o meglio per "difesa temeraria") per aver l'avvocato in questo modo tentato di influenzare la decisione del giudice. Il Tribunale ha tuttavia osservato che nel caso specifico "l’indicazione di tali riferimenti giurisprudenziali non era oggettivamente finalizzata ad influenzare il collegio". Inoltre la condanna per "lite temeraria" (o difesa temeraria) impone, a chi chiede la condanna, una pur generica dimostrazione (o quanto meno allegazione) "della direzione dei supposti danni” (cfr. Cass., sez. II, sentenza n. 7620 del 26 marzo 2013). E nel caso di specie nulla di tutto ciò era stato dimostrato o allegato dal richiedente. . Per questi motivi il Tribunale ha ritenuto, nonostante tutto, che la richiesta risarcitaoria non potesse essere accolta (Tribunale di Firenze, ordinanza del 14 marzo 2025)
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Ultimo aggiornamento: 01-04-2025, 09:58