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Il diritto di accesso del consigliere comunale, pur essendo più ampio di quello ordinario, non è assoluto. Esso deve essere bilanciato con altri diritti di pari rango costituzionale, come il diritto alla riservatezza, specialmente quando riguarda dati personali di terzi e, in particolare, di minori. L'accesso è consentito solo per le informazioni "utili all'espletamento del mandato", stabilendo un nesso di strumentalità e proporzionalità tra la richiesta e le funzioni consiliari. Sebbene il consigliere non debba motivare l'istanza in via generale, una specifica giustificazione è necessaria quando si richiedono dati personali, per permettere all'amministrazione di valutare la reale necessità della comunicazione. L'obbligo di segreto imposto al consigliere non è una garanzia sufficiente a tutelare la privacy, poiché le informazioni ottenute possono essere legittimamente utilizzate nelle sedute pubbliche del consiglio, con il rischio di una loro ampia diffusione (Consiglio di Stato, 13 giugno 2025, n. 5197)
Difformi: Con. Stato, sez. V, 13 agosto 2020, n. 5032 secondo cui “il diritto del consigliere comunale ad ottenere dall’ente tutte le informazioni utili all’espletamento delle funzioni non incontra […] alcuna limitazione derivante dalla loro eventuale natura riservata, in quanto il consigliere è vincolato al segreto d’ufficio” con richiamo a Cons. Stato ,sez. V, 5 settembre 2014, n. 4525; sez I, 14 marzo 2014, n. 865; sez. V, 11 dicembre 2013, n. 5931; 29 agosto 2011, n. 4829; 4 maggio 2004, n. 2716
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Ultimo aggiornamento: 08-09-2025, 10:38

