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Chiamato a decidere se un’offerta presentata alcuni secondi dopo il termine fissato alle ore “16:00” dovesse considerarsi tardiva, Il Consiglio di Stato ha osservato che “non può ragionevolmente dubitarsi che, secondo i normali canoni cognitivi, ogni ora finisca allo scoccare del primo secondo dell’ora successiva, ossia alle 16.00.01: passato il primo secondo delle ore 16.00, correttamente non poteva essere ammessa più alcuna offerta, e ciò vale per tutte le gare, a prescindere dalla modalità telematica o cartacea, in cui siano svolte. D’altronde lo stesso principio generale è stato adottato dall’Adunanza Plenaria di questo Consiglio, con sentenza 2 dicembre 2011 n. 21, secondo cui qualora la legge ricolleghi il verificarsi di determinati effetti, quale la perdita di un requisito di ammissione al concorso stesso, al compimento di una data età, tali effetti decorrono dal giorno successivo a quello del genetliaco, sicché il limite d'età fissato dalla norma deve intendersi superato quando ha inizio, dal giorno successivo al compimento, il relativo anno; pertanto, quale che sia la formulazione utilizzata dalla lex specialis, il limite di età ivi indicato quale requisito di ammissione deve intendersi superato alla mezzanotte del giorno del compleanno. Né, inoltre, può ragionevolmente dubitarsi che l’indicazione delle 16:00 equivalesse alle 16:00:00. È noto infatti che, allorquando si indica un numero intero (in questo caso ore e minuti), ossia privo di frazioni, queste sono da intendersi pari a zero. Del resto una simile ricostruzione risulta, oltre che pienamente ragionevole, altresì conforme ai principi di imparzialità e buon andamento, predicati dall’art. 97 della Costituzione, e a quelli parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, indicati dalla normativa comunitaria, sottraendo una fase particolarmente delicata, quale quella della tempestività delle domande di partecipazione ad una selezione pubblica, a qualsiasi forma di discrezionalità da parte della stazione appaltante" (Cons. St. 19.3.2018, n. 1745).
In riferimento alle comunicazioni a mezzo PEC anche la Corte di Cassazione (Corte Cass. 18.1.2023, n. 1519) ha avuto modo di esprimersi nel senso che “poiché il giorno è destinato a durare, di regola, complessivi 86.400 secondi, ne deriva che la fine del giorno considerato (ovvero, "lo spirare della mezzanotte", per usare le medesime parole di Corte Cost. n. 75/2019) non resta integrata fino a che l'ultimo secondo non si sia ancora integralmente consumato, il che avviene nell'esatto momento in cui scatta il secondo immediatamente successivo: pertanto, il giorno in questione termina effettivamente - almeno ai fini che qui interessano, com'è ovvio - alle ore "23:59:59" UTC (in relazione al fuso orario italiano), mentre quello immediatamente seguente segnerà le ore "00:00:00"UTC, senza soluzione di continuità, indiscutibilmente rappresentando il primo secondo del nuovo giorno. Almeno con riguardo alle notifiche telematiche, non può dunque configurarsi alcuno spazio, tecnicamente inteso, perché vengano prese in considerazione le ore 24:00:00.”
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Ultimo aggiornamento: 24-02-2025, 10:45