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L'istanza di accesso firmata dal legale del richiedente deve essere accompagnata dalla procura che legittimi l'avvocato a presentare l'istanza. La procura generale per la difesa nei giudizi civili non include il conferimento del potere di presentare istanze di accesso agli atti. Tale potere non è compreso nemmeno in quello di “effettuare notifiche di atti e documenti, anche stragiudiziali”, né di “trattare con Uffici od Enti Pubblici di qualsiasi genere”. Per giurisprudenza consolidata, l’istanza di accesso, qualora non sia presentata direttamente dall’interessato ma da un suo legale, deve essere o firmata anche dall’interessato, o accompagnata dalla procura che legittimi l’avvocato a presentarla in nome e per conto dell’assistito (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. IV, 28 gennaio 2016, n. 317, e sez. V, 5 settembre 2006, n. 5116; T.A.R. Lazio, Roma, sez. V, 12 dicembre 2023, n. 18777; T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, 27 novembre 2021, n. 525; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 5 marzo 2021, n. 609). In mancanza l'istanza è inammissibile. (TAR Brescia, 10 aprile 2025, n. 311)
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Ultimo aggiornamento: 30-05-2025, 11:04