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Ai sensi dell’art. 53, comma 1, d.lgs 165/2001, alcune attività risultano vietate ai pubblici dipendenti. Tali attività sono individuate mediante rinvio all’art. 60, dpr 3/1957 che dispone, tra l’altro, che “L’impiegato non può (…) accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all’uopo intervenuta l’autorizzazione del ministro competente”. A questo riguardo la giurisprudenza della Corte dei Conti ha affermato che “(l)’incarico di presidente del Cda in una SpA (società avente anche fine di lucro, ergo di attività di natura commerciale in situazione d’incompatibilità assoluta ex art. 60, D.P.R. n. 3/1957) in rappresentanza del Comune, è attività incompatibile per un pubblico dipendente, e l’autorizzazione allo svolgimento di tale attività lavorativa extraistituzionale rappresenta una condotta gravemente colposa, causativa di danno erariale” (Corte Conti, Toscana, 21 maggio 2025, n. 83 PAR); cfr anche Corte dei conti, sez. giurisdizionale Toscana, sentenza n. 487 del 29/12/2021; ).
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Ultimo aggiornamento: 30-05-2025, 13:36