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L’art. 823, comma 2, c.c. consente alla PA di esercitare poteri di autotutela per proteggere beni pubblici destinati a soddisfare interessi generali. Tali poteri si estendono anche ai beni del patrimonio indisponibile, non solo al demanio. La giurisprudenza ha chiarito che l’autotutela è giustificata dalla necessità di garantire la destinazione pubblica del bene. L’Amministrazione può agire senza ricorrere al giudice civile, adottando provvedimenti coattivi come l’ordinanza di rilascio. Per esercitare l’autotutela è necessario accertare che il bene sia demaniale o patrimoniale indisponibile. Tre i requisiti: proprietà pubblica, atto formale di destinazione e uso effettivo per pubblico servizio. L’autotutela non richiede prova del possesso né della proprietà ultraventennale. I beni pubblici non sono usucapibili, rafforzando la tutela amministrativa. L'azione amministrativa è autonoma rispetto alle azioni civilistiche (possessorie o di rivendicazione). Il Consiglio di Stato ha confermato quindi la legittimità dell’azione del Comune per il rilascio di un bene pubblico occupato abusivamente (Cons. Stato, 13 giugno 2025, n. 5183)

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Ultimo aggiornamento: 10-07-2025, 09:15