Salta al contenuto

Contenuto

La questione riguarda l'esercizio del potere di acquisizione sanante ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001 da parte di un ente locale. Il Testo Unico degli Enti Locali (d.lgs. n. 267/2000) ripartisce le competenze tra organi di indirizzo politico-amministrativo e organi di gestione. L'art. 42, comma 2, del TUEL attribuisce al Consiglio comunale la competenza “limitatamente ai seguenti atti fondamentali … acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari”. L'atto di acquisizione sanante “riprende”, infatti, un procedimento espropriativo illegittimo, ed implica complesse valutazioni politiche sull'interesse pubblico e sul bilanciamento con gli interessi privati. Tali scelte, che incidono sul bilancio dell'ente, sulla programmazione e sulla pianificazione urbanistica, esulano dalla competenza dell'ufficio tecnico (organo di gestione) e della Giunta comunale. La scelta tra acquisire o restituire il bene, con le sue implicazioni, rientra nella responsabilità dell'organo di indirizzo politico-amministrativo, ossia il Consiglio comunale. Al dirigente competono solo gli atti meramente esecutivi della delibera consiliare (Cons. Stato, 23 maggio 2025, n. 4504)

A cura di

Questa pagina è gestita da

Settore Avvocatura della Provincia di Varese

Piazzale della Libertà, 1

21100 Varese

Ultimo aggiornamento: 17-06-2025, 17:07