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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota n. 14744 del 2025, ha chiarito che l’obbligo di convalida delle dimissioni delle lavoratrici madri e dei padri lavoratori nei primi tre anni di vita del figlio, previsto dall’articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 151/2001, si applica anche nel caso in cui la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga durante il periodo di prova.

La convalida, da effettuarsi presso l’Ispettorato territoriale del lavoro, rappresenta uno strumento fondamentale di tutela della genuinità della volontà della lavoratrice o del lavoratore, volto a prevenire comportamenti discriminatori o coercitivi da parte del datore di lavoro.

In questo modo si garantisce che eventuali dimissioni presentate durante il periodo protetto non mascherino un licenziamento indotto o discriminatorio.

La nota ministeriale (in allegato) ribadisce così l’importanza della convalida come presidio a garanzia della libertà di scelta dei genitori lavoratori in un momento delicato della vita familiare.

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Ultimo aggiornamento: 27-10-2025, 12:40