Autoscuole

Tutte le informazioni in merito alle autoscuole

Descrizione


Ai sensi dell’art. 123 del Codice della Strada e s.m.i., le autoscuole devono svolgere l’attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di qualsiasi categoria di patente, anche tramite l’adesione ad un Centro di Istruzione Automobilistica (C.I.A.).

Per esercitare l’attività di autoscuola/C.I.A. occorre dimostrare il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dall’art. 123 Codice della Strada e dal D.M. 317/1995, garantendo la proprietà e gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell’esercizio, nonché la gestione diretta dei beni patrimoniali dell’autoscuola/C.I.A.. All’interno dei locali di autoscuola possono essere svolte attività consentite e compatibili quali l’attività di impresa di consulenza automobilistica e di scuola nautica.

È necessaria la presentazione di una SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (SCIA) nei seguenti casi:

  • Nuova apertura o apertura di ulteriore sede, anche per conferimento/trasferimento d’azienda;

  • Variazione della forma societaria o dei componenti societari;

  • Adeguamento dell'esercizio dell'attività di autoscuola in forma consorziata;

  • Variazione dell'organico per inserimento, sostituzione ed estromissione del personale docente o del Responsabile didattico/Responsabile del C.I.A.; (Incaso di richiesta di rilascio di tesserino di insegnate e/o istruttore di scuola guida dovrà essere  documentato il rapporto di incardinemanto del soggetto nella autoscuola. Se trattasi di contratti di collaborazione occasionale, ecc......il contratto dovrà essere registrato nelle modalità previste dagli organi competenti (vedi nota a lato del Ministero del Lavoro) 

  • Variazione della sede;

  • Rinuncia all'esercizio dell'attività;

  • Ristrutturazione e/o ampliamento della sede;

Sarà sufficiente invece una COMUNICAZIONE qualora le imprese intendano effettuare modifiche quali:

  • Variazione (inserimento, sostituzione od estromissione) degli addetti di segreteria

  • Svolgimento di attività diverse all’interno dei locali;

  • Variazione del parco veicolare dell’autoscuola;

  • Aggiornamento della formazione periodica insegnante/istruttore;

  • Estensione, declassamento o sospensione della patente.

L’impresa deve inoltre comunicare A MEZZO PEC ogni variazione che intervenga nello svolgimento dell’attività, per cui anche:

  • Declassamento/estensione/sospensione di patente di guida di insegnante e/o istruttore e/o responsabile didattico;
  • Variazione degli orari di apertura dell'autoscuola/C.I.A.;
  • Variazione della capacità finanziaria;
  • Variazione del tariffario.

La Provincia è competente nell'accertamento dei reguisiti relativi allo svolgimento delle attività di autoscuola, nonché alla vigilanza sulle stesse e all'eventuale irrogazione delle sanzioni; (NORMATIVA DI RIFERIMENTO ART. 123 CDC - ART. 335 E 336 DEL REGOLAMENTO D.P.R N. 495 - D.M. 317/95).

Si rimarca che non sono ammessi dalla normativa di specie corsi con il sistema e-learning.”, nonché l’utilizzo di strumenti di comunicazione a distanza o piattaforme digitali (FAD) sia in modalità sincrona che asincrona, come disposto dall’art. 5, comma 2 del DM317/1995. La formazione teorica deve essere effettuata esclusivamente nei locali fisici dell’autoscuola che svolge l'attività ai sensi dell’art. 123 del CDS. La durata minima delle lezioni teoriche e delle esercitazioni pratiche deve rispettare il disposto dell’art. 12 del DM 317/95. Si informano le imprese che in difetto dell’adozione di tali disposizioni l'Amministrazione provvederà ad avviare il procedimento sanzionatorio ex art. 123 comma 8 del Codice della Strada di sospensione dell’attività da uno a tre mesi per svolgimento irregolare della stessa.

Tariffe


Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 2 del CAD D. Lgs. 82/2005 e dell'art. 15, comma 5bis, del D.L. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n.221, tutte le pubbliche amministrazioni sono tenute ad aderire al sistema di pagamento PagoPA e devono usarlo in via esclusiva, dismettendo altri sistemi di pagamento in incasso.

I contribuenti potranno effettuare il versamento mediante  pagoPA (Pagamenti spontanei - Viabilità - Settore Trasporti e Catasto Strade, Autoscuole). Il sistema di pagamento elettronico consente al cittadino/impresa di effettuare pagamenti on line in modo semplice e sicuro. Si rammenta di indicare sempre la causale del versamento

Pagamenti online (provincia.va.it)

  • Scia per apertura autoscuola €. 150,00
  • Scia per variazioni sostanziali dell'attività €. 150,00
  • Rilascio certificazioni - duplicati €. 50,00
  • Tesserino per insegnanti e istruttori di guida €. 30,00
  • Vidimazione registri €. 30,00

Variazioni non sostanziali dell'attività compresi:

  • Prosecuzione temporanea, sospensione e modfica responsabilità didattica €. 50,00
  • Trasferimento locali €. 80,00
  • Procedimenti di cui all'art.7 bis comma 8 e art. 8 comma 4 del D.M. 317/95 €. 20,00


Per il rialscio di certificazioni riferite a duplicati di attestazioni professionali le spese di istruttoria sono pari a €. 50,00

Richiesta esame insegnanti-istruttori in fase di rielaborazione ed in attesa di regolamento provinciale pertanto non si espletano esami.

Documenti da allegare esami insegnanti-istruttori in fase di rielaborazione in attesa di regolamento provinciale pertanto non si effettuano esami.

Orari


Lunedì e martedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (previo appuntamento)

Contatti