Commissione Provinciale per l’Ambiente Naturale

L.R. 86/83 art. 7


La L.R. 86/83 all'art. 7 prevede che presso ogni Provincia sia istituita la Commissione Provinciale per l’Ambiente Naturale, nominata dal Presidente della Provincia e composta da:    

- il Presidente della Provincia o suo delegato;  

- un rappresentante per ogni comunità montana compresa nella provincia;  

- un rappresentante del Corpo Forestale dello Stato;  

- dieci esperti in problemi ambientali ed ecologici, di cui almeno sei scelti fra quelli designati dalle associazioni naturalistiche e dalle organizzazioni dei produttori agricoli e dalle associazioni venatorie e della pesca maggiormente rappresentate.

Ai sensi dell’art. 7 e dell’art. 25 della L.R 86/83, spetta alla Commissione:  

- esprimere parere sui Piani di Gestione delle Riserve Naturali;  

- esprimere parere sulle delimitazioni definitive e sulle misure di salvaguardia delle Riserve Naturali;  

- promuovere lo studio e la valorizzazione delle zone di particolare rilevanza naturale ed ambientale individuate nell’allegato A della L.R. 86/’83 ed in particolare:  

▪ promuovere l’analisi puntuale del patrimonio naturale, ambientale e paesaggistico;  

▪ proporre le aree da destinare a nuove riserve o parchi regionali;  

▪ proporre l’individuazione dei monumenti naturali;  

▪ indicare gli altri interventi e le misure di tutela per la salvaguardia ed il recupero dell’ambiente;  

▪ proporre criteri per la revisione degli strumenti urbanistici generali, per quanto concerne le zone stesse, dei comuni il cui territorio sia anche parzialmente compreso nelle zone medesime.  

Con Decreto presidenziale n. 125 del 22.5.2026 è stata istituita la suddetta Commissione, in conformità con quanto previsto dalla norma. 

Contatti utili

Ufficio Ufficio Tutela del paesaggio e della biodiversità

Claudia Longhi

0332 252870