Polizia Mineraria

Informazioni, normativa e contatti

Inquadramento normativo


Dal 1 aprile 2026, con Deliberazione del Presidente della Provincia n. 31 del 26/02/2026, le funzioni inerenti la Polizia Mineraria, attribuite da Regione Lombardia alla Provincia con L.r. 20/2021, art. 5 comma 3c, sono svolte dal Settore Ambiente, Vigilanza e Sanzioni Ambientali dell’Area Sicurezza.

In precedenza erano in capo al Settore Territorio dell’Area Tecnica, settore che continua ad occuparsi dell’attività amministrativa delle cave attribuita dalla L.r. 20/2021 art. 5 comma 3a, 3b, 3d, 3f, 3g).

Si riporta qui quanto previsto dall’ art. 5 comma 3c L.r. 20/2021: “Spettano alle Province […]: la vigilanza relativa alla polizia mineraria, […], l’accertamento delle violazioni, l’irrogazione delle sanzioni, la riscossione e l’introito dei relativi proventi ai sensi della normativa vigente in materia, nonché, ove ricorrano le condizioni, la prescrizione degli interventi di messa in sicurezza di cui al primo periodo del settimo comma dell’articolo 45 del regio decreto 1443/1927”.

È compito della Provincia vigilare sulla corretta e completa applicazione all’attività estrattiva di cava (le miniere rimangono di competenza della Regione) di tutta la legislazione vigente inerente la sicurezza nelle attività estrattive (1) (2) e, genericamente, sulla sicurezza del lavoro (3) quando il luogo di lavoro ricade in un ambito di attività estrattiva come definito dall’art. 1 del D.P.R. 128/1959; naturalmente, è compito della Provincia anche irrogare sanzioni una volta accertata la violazione della vigente legislazione sulla sicurezza in cava, e condurre le inchieste sugli infortuni da inoltrare alle competenti Procure della Repubblica: per tale motivo, gli operatori della Provincia nel ruolo di  referenti per la Polizia Mineraria sono Ufficiali di Polizia Giudiziaria.

(1) D.P.R. 128/1959 - Norme di polizia delle miniere e delle cave;

(2) D.lgs. 624/1996 - Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee

(3) D.lgs. 81/2008 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Principali adempimenti attività estrattiva

Dell’attuale corposissima normazione in materia di sicurezza nelle cave e di sicurezza sul lavoro in generale, quasi tutta con ricadute penali, si vogliono qui di seguito riportare solo alcuni degli attuali più frequenti adempimenti di Polizia Mineraria a carico di chi esercita l’attività estrattiva di cava, senza alcuna pretesa di completezza.

Dall’art. 25 del D.lgs. 624/1996:

  • Entro i primi 15 giorni di ogni mese il titolare trasmette all'autorità di vigilanza competente [(la Provincia)] un prospetto riassuntivo, anche se negativo, degli infortuni verificatisi nel mese precedente e che abbiano comportato un'assenza dal lavoro di almeno tre giorni”.
  • Il direttore responsabile denuncia entro 24 ore, a mezzo telegramma o telefax, all'autorità di vigilanza [si sconsiglia di usare telegramma o fax, nell’immediatezza si consiglia di telefonare, anche alle forze dell’ordine, oltre che richiedere un’ambulanza se necessario e, per propria sicurezza, inviare anche una pec] ogni infortunio che abbia causato ad una o più persone la morte o lesioni guaribili in un tempo superiore a 30 giorni; se, contrariamente alla prognosi iniziale, un infortunato non sia guarito in 30 giorni, il direttore responsabile fa denuncia all'autorità di vigilanza entro la settimana successiva, allegando la documentazione medica.
  • La denuncia [di cui al comma precedente] deve essere comprensiva di una relazione sottoscritta dal direttore responsabile sulle cause e circostanze dell'infortunio.
  • Il direttore responsabile comunica altresì all'autorità di vigilanza entro 24 ore, a mezzo telegramma o telefax, [si sconsiglia di usare telegramma o fax, nell’immediatezza si consiglia di telefonare e, per propria sicurezza, inviare anche una pec] tutti gli infortuni causati da emanazione, accensione o scoppio di gas nonché da fuochi, incendi o allagamenti.
  • Il direttore responsabile dà immediata comunicazione, all'autorità di vigilanza competente, [nell’immediatezza si consiglia di telefonare e, per propria sicurezza, inviare anche una pec], di qualsiasi fatto, incidente o manifestazione sospetta che metta in pericolo la sicurezza delle persone e dei giacimenti.

Fondamentale la predisposizione di DSS, DSS coordinato, DVR (il Documento di Valutazione dei Rischi in cava prende il nome di DSS):

Dall’art. 6 D.lgs. 624/1996:

  • Per il settore estrattivo il documento [il DVR previsto dall’art. 28 del D.lgs. 81/2008] prende il nome di Documento di Sicurezza e Salute in appresso denominato "DSS".
  • Il datore di lavoro, nel DSS, oltre a quanto previsto dall'articolo [28 del D.lgs. 81/2008], indica quanto previsto dall'articolo 10 [del D.lgs. 624/1996] ed attesta annualmente che i luoghi di lavoro, le attrezzature e gli impianti sono progettati, utilizzati e mantenuti in efficienza in modo sicuro.
  • Il datore di lavoro aggiorna il DSS qualora i luoghi di lavoro abbiano subito modifiche rilevanti, nonché, ove se ne manifesti la necessità, a seguito di incidenti rilevanti.
  • Il datore di lavoro trasmette all'autorità di vigilanza:

a) il DSS prima dell'inizio delle attività;

b) gli aggiornamenti del DSS.

Dall’art. 9 D.lgs. 624/1996:

  • In caso di affidamento dei lavori all'interno del luogo di lavoro ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, o comunque quando nello stesso luogo di lavoro sono presenti lavoratori di più imprese, [il datore di lavoro verifica ed esegue quanto elencato all’art. 26 comma 1 del D.lgs. 81/2008].

[In tal caso]:

a) Ciascun appaltatore trasmette al titolare [il DVR della sua impresa];

b) il titolare valuta le documentazioni di cui alla lettera a), i rischi derivanti dal complesso delle attività e le relative misure di prevenzione e di protezione, e predispone un DSS coordinato, contenente le indicazioni previste dall'articolo 10, nel quale sono specificati l'obiettivo, le misure e le modalità di attuazione del coordinamento;

c) gli appaltatori, previa consultazione dei propri rappresentanti per la sicurezza, sottoscrivono il DSS coordinato di cui alla lettera b), divenendone responsabili per l'attuazione della parte di specifica competenza.

Altrettanto fondamentale è nel contempo per l’impresa l’adozione delle misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D.lgs. 81/2008, e per il Datore di lavoro l’adempimento degli obblighi previsti all’art. 18 del medesimo D.lgs.

Si ricordi inoltre che, prima dell’inizio dell’attività estrattiva, occorre una Denuncia d’Esercizio in base all’art. 24 del DPR 128/1959:

  • I lavori che hanno luogo nelle attività estrattive devono essere denunciati all'autorità di vigilanza competente almeno otto giorni prima dell'inizio o della ripresa.
  • La denuncia è fatta dal titolare o da un suo procuratore con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e deve indicare, per ogni luogo di lavoro:

a) gli estremi del titolo minerario o dell'autorizzazione di cava;

b) l'ubicazione dei lavori e se questi sono a cielo aperto o in sotterraneo;

c) il nome, cognome e domicilio del direttore responsabile;

d) il nome, cognome e domicilio dei sorveglianti dei lavori, per ciascun turno.

  • Nel caso di società regolarmente costituite deve essere indicato il legale rappresentante.
  • Il titolare deve comunicare il proprio domicilio o eleggere un domicilio speciale.

Si ricordi anche che, in base all’art. 52 del D.lgs. 624/1996:

  • Prima dell'inizio dei lavori di coltivazione, il datore di lavoro predispone una relazione sulla stabilità dei fronti che prenda in considerazione i rischi di caduta di massi e di franamento; in tale relazione, in conformità alle vigenti normative tecniche, devono essere definite, in funzione della natura e dello stato del terreno nonché dei macchinari impiegati, l'altezza e la pendenza dei fronti di coltivazione e dei terreni di copertura nonché il metodo di coltivazione impiegato; la relazione è aggiornata annualmente.

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