Patentino impianti termici

In questa sezione sono disponibili tutte le informazioni relative al patentino degli impianti termici

La legge n. 615 del 13 luglio 1966 stabiliva la competenza dell'Ispettorato provinciale del lavoro a rilasciare il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici civili alimentati con combustibili minerali solidi o liquidi al termine di uno specifico corso, previo superamento dell'esame finale.
Successivamente, l'art. 287 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", così come modificato dall'art. 3, comma 20, d.lgs. n. 128 del 2010, ha previsto che il personaleaddetto alla conduzione di tutti gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 232 kW deve essere munito di un patentino di abilitazione. In questo modo l'obbligo del patentino, in precedenza previsto solo per impianti termici alimentati con combustibili minerali solidi o liquidi ai sensi della Legge 615/1966, è esteso anche a quelli alimentati con combustibile gassoso.
Il sopra menzionato articolo prevede due gradi di abilitazione:

  • patentino di primo grado: abilita alla conduzione degli impianti termici per il cui mantenimento in funzione è richiesto il certificato di abilitazione alla condotta dei generatori di vapore, di qualsiasi grado, a norma del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824;
  • patentino di secondo grado: abilita alla conduzione degli altri impianti.

Il patentino di primo grado abilita direttamente anche alla conduzione degli impianti per cui è richiesto il patentino di secondo grado. Il possesso di un certificato di abilitazione di qualsiasi grado per la condotta dei generatori di vapore, ai sensi del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, consente, ove previsto dalla legge regionale, il rilascio del patentino senza necessità dell'esame di cui al comma 1 (per ottenere il Certificato alla condotta dei generatori di vapore, ai sensi del Regio Decreto 12/05/1927 n. 824, è necessario rivolgersi alla Direzione Provinciale del Lavoro di Varese). I possessori di un certificato rilasciato ai sensi del R.d. del 12 maggio 1927, n. 824, hanno diritto al rilascio del nuovo patentino senza esami da sostenere. I patentini possono essere revocati su segnalazione dell'autorità competente. Per ottenere il patentino di primo e secondo grado occorre presentare domanda al Settore Ambiente, vigilanza e sanzioni ambientali, con n. 2 marche da bollo da 16,00 Euro, n. 1 foto formato tessera, allegando il Modulo scaricabile in fondo a questa pagina web e la fotocopia della carta d'identità valida del richiedente. Qualora l'attività di conduzione di impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 232 kW venga effettuata senza patentino è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 15 a 46 Euro ai sensi dell'art. 288 comma 7 del citato d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.