Bonifiche siti contaminati
In attuazione del D.Lgs 152/06 (Titolo V, parte quarta) e s.m.i. e della D.g.r. del 27 giugno 2006 n.8/2838, i compiti direttamente e indirettamente posti a capo della Provincia relativamente alla bonifica dei siti contaminati
In attuazione del D.Lgs 152/06 (Titolo V, parte quarta) e s.m.i. e della D.g.r. del 27 giugno 2006 n.8/2838, i compiti direttamente e indirettamente posti a capo della Provincia relativamente alla bonifica dei siti contaminati, sono di seguito illustrati:
- Individuazione del responsabile della contaminazione ed emissione di ordinanze (art. 244 comma 2 e art. 245 comma 2): La Provincia svolge le indagini per l'individuazione del responsabile dell'evento di superamento delle CSC (art. 244 comma 1 e art. 245 comma 2) e, sentito il Comune, emette ordinanza a carico del responsabile della contaminazione affinché provveda ai sensi del Titolo V del citato Decreto;
- Controlli su eventi potenzialmente in grado di contaminare un sito (art. 244 comma 2): La Provincia svolge controlli sulle attività eseguite durante le misure di prevenzione e riparazione e sulle indagini preliminari che si rendono necessarie in seguito a procedimenti apertisi ai sensi dell'art. 242 comma 1;
- Indagini e attività istruttorie (art. 242 comma 12): La Provincia svolge le attività istruttorie in seguito alla comunicazione dell'esistenza di una potenziale contaminazione ed alla presentazione di un piano di Indagine. La Provincia, nell'espletamento delle sue funzioni, si coordina con altre amministrazioni e si avvale delle competenze tecniche di ARPA;
- Espressione dei pareri sui Piani di Caratterizzazione (art. 242 comma 3): Il Comune (Ente procedente), approva i Piani di caratterizzazione convocata e sentita la Conferenza di Servizi alla quale sono chiamati a partecipare tutti gli Enti competenti. La Provincia predispone i pareri sui piani presentati;
- Espressione dei pareri sui documenti di Analisi di Rischio e sui Piani di monitoraggio (art. 242 comma 4): Il Comune (Ente procedente), approva i documenti di Analisi di Rischio convocata e sentita la Conferenza di Servizi alla quale sono chiamati a partecipare tutti gli Enti competenti, inoltre Il Comune, sentita la Provincia, approva i piani di monitoraggio. Pertanto la Provincia predispone i pareri sui documenti di Analisi di Rischio e sui piani di monitoraggio;
- Espressione dei pareri sui Progetti di Bonifica (art. 242 comma 13): Il Comune (Ente procedente), approva i Progetti di bonifica convocata e sentita la Conferenza di Servizi alla quale sono chiamati a partecipare tutti gli Enti competenti. La Provincia predispone i pareri sui progetti presentati;
- Controlli (art. 248 comma 1): La Provincia esegue i controlli sulle attività previste dal Piano di caratterizzazione, dal Progetto Operativo di bonifica nonché delle misure di prevenzione, riparazione e dei monitoraggi da effettuare. Tale compito si concretizza attraverso l'esecuzione di sopralluoghi e la redazione di relazioni ed eventuali segnalazioni all'Autorità Giudiziaria;
- Certificazione degli interventi di Bonifica (art. 242 comma 13): La Provincia rilascia la certificazione di avvenuta bonifica che dovrà accertare la conformità degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa sulla base di una relazione tecnica predisposta da ARPA territorialmente competente (art. 248 comma 2).
