Autorizzazioni in procedura ordinaria

Autorizzazioni uniche gestione rifiuti ai sensi degli artt. 208, 209, 211 del d.Lgs. 152/06

Nuovi impianti di smaltimento/recupero, varianti e rinnovi impianti esistenti

I soggetti che intendono effettuare attività di recupero/smaltimento rifiuti in procedura ordinaria ovvero richiedere una modifica oppure il rinnovo dell'autorizzazione vigente, devono effettuare, a partire dall'1.02.2021, apposita istanza esclusivamente in modalità telematica mediante la piattaforma regionale Procedimenti, accessibile tramite il link
https://www.procedimenti.servizirl.it/
con gli allegati stabiliti dalla d.g.r. n. 4174 del 30.12.2020 e comunque reperibili all'indirizzo
https://www.procedimenti.servizirl.it/procedimenti/html/public/servizio/Ambito_3/sauar.

Per le istanze di nuovi impianti e di varianti sostanziali, la Provincia competente, entro trenta (30) giorni dal ricevimento dell'istanza di autorizzazione, nomina un Responsabile del procedimento e convoca apposita Conferenza di Servizi istruttoria.

Qualora la documentazione non fosse completa, il termine di convocazione della suddetta Conferenza viene interrotto, per non più di una volta e ricomincia a decorrere dal momento in cui pervenga la documentazione carente. Nel caso in cui il richiedente non provveda entro il termine fissato dalla Provincia di Varese a trasmettere la documentazione richiesta, la domanda di autorizzazione, previo avvio della procedura ex art. 10-bis della L. 241/1990, viene respinta.

Alla Conferenza partecipano i responsabili degli uffici competenti nonché i rappresentanti degli Enti interessati (Comune territorialmente competente, ATS dell'Insubria ed eventualmente Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese, Alfa S.r.l., A.R.P.A., Parchi Regionali, Vigili del Fuoco, Regione Lombardia, ecc.).

Gli Enti interessati sono convocati nella persona del proprio rappresentante legale oppure di funzionario munito di delega.

Alla Conferenza è invitato a partecipare anche il richiedente l'autorizzazione oppure un suo rappresentante al fine di fornire informazioni e chiarimenti riguardanti l'istanza.

La Conferenza è convocata per l'approvazione di progetti relativi un nuovo impianto oppure qualora vengano chieste varianti sostanziali di impianti già approvati. La Conferenza può essere convocata anche in caso di rinnovo, qualora vengano evidenziate necessità di effettuare valutazioni da parte degli Enti partecipanti al procedimento.

I partecipanti esprimono il loro parere in Conferenza secondo il proprio ordinamento interno. Tale parere deve essere motivato con argomentazioni tecniche attinenti all'istanza in oggetto.

La Conferenza ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 si sviluppa solitamente secondo le seguenti fasi:

Ø una riunione di apertura dei lavori durante la quale vengono espresse valutazioni di massima sul progetto. Se possibile si chiedono in questa sede i chiarimenti al gestore dell'impianto e si verifica l'opportunità di convocare altri Enti interessati (ufficio d'ambito della Provincia di Varese, enti gestori di parchi, comunità montane, ecc.);

Ø una seconda riunione durante la quale la Conferenza:

· procede alla valutazione dei progetti;

· acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le esigenze ambientali e territoriali;

· acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la valutazione di compatibilità ambientale;

· esprime il proprio parere.

La riunione conclusiva può essere rinviata solo nei casi in cui l'assenza di un ente sia adeguatamente motivata e non sia stato nel frattempo acquisito il parere dello stesso, ovvero nei casi in cui si verifichi la carenza di elementi oppure di atti essenziali per la definizione della conclusione finale.

La Provincia di Varese, valuta le determinazioni della Conferenza di Servizi istruttoria e in caso di valutazione positiva del progetto autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto. In caso di valutazione negativa il procedimento si conclude con un provvedimento di diniego motivato. 

L'autorizzazione unica sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali. L'approvazione stessa costituisce, ove occorra, variante temporanea allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

L'autorizzazione decade automaticamente qualora il soggetto autorizzato:

  • non inizi i lavori entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione;
  • non completi la realizzazione dell'impianto oppure di sue parti funzionali entro tre anni dal rilascio dell'autorizzazione.

La Società può avviare l'esercizio delle operazioni autorizzate previo accertamento da parte della Provincia degli interventi realizzati; a tal fine, l'avvenuta ultimazione dei lavori deve essere comunicata al Comune territorialmente competente, all'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese ed alla Provincia stessa, che, entro i successivi trenta (30) giorni, ne accerta e ne dichiara la congruità, fermo restando che, qualora tale termine sia trascorso senza riscontro, l'esercizio può essere avviato.

L'autorizzazione è concessa per un periodo di dieci (10) anni ed è rinnovabile. Entro centottanta (180) giorni dalla scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda di rinnovo mediante la suddetta piattaforma regionale Procedimenti.

Quando a seguito di controlli successivi all'avviamento degli impianti questi non risultino conformi all'autorizzazione, ovvero non siano soddisfatte le condizioni e le prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione all'esercizio delle operazioni, l'Autorità competente adotta, a seconda della gravità delle infrazioni, provvedimenti amministrativi definiti dall'art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152/06. Decorso il termine senza che il gestore abbia provveduto a rendere l'impianto conforme all'autorizzazione, l'autorizzazione stessa è revocata.

L'efficacia del provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività di smaltimento e/o recupero di rifiuti è subordinata all'accettazione, da parte della Provincia, della garanzia finanziaria da presentarsi secondo l'allegato B alla d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004 e s.m.i..

Per quanto riguarda la definizione di varianti all'impianto e/o alle operazioni, attualmente deve farsi riferimento al d.d.s. della Regione Lombardia n. 6907 del 25.07.2011, che le identifica in:

Sostanziali:

  • le varianti che di per sé sono soggette a V.I.A. oppure a verifica di assoggettabilità alla V.I.A. ovvero in conseguenza delle quali l'impianto nel suo complesso rientra tra quelli soggetti a V.I.A./verifica di assoggettabilità alla V.I.A.
  • le varianti che comportano un aumento di potenzialità di trattamento oppure di stoccaggio superiore ovvero uguale al 10 % di quella dell'autorizzazione originaria considerando la sommatoria delle eventuali successive varianti;
  • le varianti che comportano la realizzazione di nuove strutture inerenti la gestione dei rifiuti, previste all'interno del perimetro dell'impianto già autorizzato, che necessitano un titolo edilizio da rilasciarsi ai sensi dell'art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06;
  • le varianti che comportano l'avvio di tipologie di trattamento e/o operazioni non precedentemente autorizzate, ivi compreso l'integrazione di rifiuti con diversa classificazione, a meno che l'attribuzione di nuove operazioni non sia riconducibile a provvedimenti anche regionali di carattere generale oppure a diversa codifica delle medesime operazioni;
  • le varianti che comportano impatti su matrici ambientali non valutate nelle istruttorie precedenti perché non interessate dall'impianto così come già autorizzato;
  • l'aumento delle superfici totali di impianto a prescindere dall'utilizzo delle stesse;
  • ogni altra variante che l'Autorità competente giudichi sostanziale a seguito di proprio motivato parere in sede istruttoria e per la quale deve procedersi con conferenza di servizi (ad esempio le varianti che comportano l'emissione di nuove tipologie di sostanze pericolose di cui alle Tabelle A1 e A2, dell'Allegato I, alla Parte V, del d.lgs. 152/06 o Tabella 5 dell'Allegato 5, alla Parte III, del d.lgs. 152/06).

Non sostanziali: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto che non produce effetti negativi e significativi per l'ambiente e che a loro volta si distinguono in:

a)  varianti subordinate alla modifica/integrazione dell'autorizzazione;

  • varianti che comportano la revisione della descrizione delle operazioni dell'impianto e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e nell'allegato tecnico che ne costituisce parte integrante;
  • attivazione di nuove emissioni (aeriformi, sonore, idriche) che comportino impatti esclusivamente su matrici ambientali già valutate nell'istruttoria precedente;
  • variazione  nei  quantitativi  di  rifiuti stoccati o trattati inferiore al 10% e che non comporti il raggiungimento della soglia di V.I.A. o di verifica di assoggettabilità alla V.I.A.;
  • introduzione   di   nuovi   codici   EER   stoccati/trattati, senza  che  vi  siano  modifiche  sostanziali  ai  cicli  di recupero/smaltimento e senza introduzione di nuove operazioni di recupero/smaltimento.

b)  varianti subordinate a nulla-osta:

  • modifiche che costituiscano mera attuazione di prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
  • modifica oppure sostituzione  di  apparecchiature  che  non comporti aumento di potenzialità ovvero modifica delle operazioni autorizzate;
  • interventi  di  manutenzione  straordinaria, comprensivi di sostituzioni di parti di impianti resesi necessarie a causa dell'invecchiamento tecnologico che comunque non comportino aumento delle potenzialità autorizzate;
  • modifiche operative e gestionali migliorative che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino in aumento le quantità e/o le tipologie di rifiuti autorizzate.

L'esercizio delle attività oggetto di variante non sostanziale può avvenire solo previa modifica/integrazione del provvedimento autorizzativo o nulla osta, secondo il caso.

per il pagamento degli oneri istruttori: https://pagopa.provincia.va.it/PagamentiOnLine/pagamentiSpontanei/openServizioSpontaneo/10