Beni culturali
Rassegna di giurisprudenza in merito ai beni culturali

Casi in cui può essere imposto e finalità. Individuazione. 1. Ai sensi degli articoli 7 bis, 10, comma 3, lettera d), 18, comma 1, 20, comma 1, 21, comma 4, e 29, comma 2, del D.L.vo n. 42 del 2004, il ‘vincolo di destinazione d’uso del bene culturale’ può essere imposto quando il provvedimento risulti funzionale alla conservazione della integrità materiale della cosa o dei suoi caratteri storici o artistici, sulla base di una adeguata motivazione da cui risulti l’esigenza di prevenire situazioni di rischio per la conservazione dell’integrità materiale del bene culturale o del valore immateriale nello stesso incorporato. 2. Ai sensi degli articoli 7 bis, 10, comma 3, lettera d), 18, comma 1, 20, comma 1, 21, comma 4, e 29, comma 2, del D.L.vo n. 42 del 2004, il ‘vincolo di destinazione d’uso del bene culturale’ può essere imposto a tutela di beni che sono espressione di identità culturale collettiva, non solo per disporne la conservazione sotto il profilo materiale, ma anche per consentire che perduri nel tempo la condivisione e la trasmissione della manifestazione culturale immateriale, di cui la cosa contribuisce a costituirne la testimonianza (Cons. Stato, Adunanza Plenaria, 13 febbraio 2023 n. 5)
Nullità assoluta della vendita di un bene culturale pubblico in assenza dell'autorizzazione ministeriale. La nullità delle alienazioni delle cose di interesse artistico o storico appartenenti agli enti legalmente riconosciuti compiute in assenza della prescritta preventiva autorizzazione ministeriale, prevista dall'art. 61 della l n. 1089 del 1939, è di carattere assoluto e, pertanto, può essere dedotta da chiunque vi abbia interesse e può essere rilevata d'ufficio dal giudice; qualora, invece, si tratti di alienazioni di cose di interesse artistico e storico appartenenti a privati sottoposte a vincolo realizzate contro i divieti stabiliti dalla legge stessa o senza l'osservanza delle condizioni e modalità da essa prescritte, viene in rilievo una nullità di carattere relativo, essendo stabilita nell'interesse esclusivo dello Stato, cosicché essa non può essere dedotta dai privati o essere rilevata d'ufficio dal giudice (Cassazione civ., 5 aprile 2022, n. 11032)
Alienazione e prelazione. In tema di alienazione di bene sottoposto a vincolo di interesse artistico o storico, l'art. 61 del d.lgs. n. 42 del 2004 vieta espressamente la consegna del bene medesimo prima della scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione, avendo tale norma lo scopo di impedire la sua apprensione materiale da parte del compratore, prima che la P.A. abbia esercitato, o scelto di non esercitare, il proprio diritto di prelazione nell'acquisto, onde evitare il possibile consolidamento di posizioni giuridiche, ovvero la realizzazione di interventi e modificazioni del bene oggetto del vincolo, incompatibili con l'esercizio del diritto suddetto; tale disposizione, tuttavia, non impedisce che il prezzo sia pagato anticipatamente e, cioè, prima del decorso del predetto termine ovvero prima della stipula del contratto definitivo di compravendita, costituendo la regolazione del corrispettivo vicenda interna al rapporto contrattuale tra le parti - e, dunque, un elemento neutro rispetto alla posizione della P.A. - che trova la sua disciplina all'interno di esso, attraverso gli ordinari strumenti di tutela negoziale (Cassazione civ., 15 dicembre 2021, n. 40179)
Servizio di biglietteria non può mai assumere carattere prevalente. E’ illegittimo il bando di gara Consip, per conto del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, per l’affidamento in concessione della gestione dei servizi museali (biglietteria, assistenza alla visita e bookshop) ex art. 117 del d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) presso un circuito museale, per aver attribuito prevalenza al servizio di biglietteria a scapito dei c.d. servizi aggiuntivi (quali quelli di assistenza alla visita e bookshop assorbiti dai primi o comunque relegati in funzione accessoria e secondaria), in contrasto con la finalità di valorizzazione dei beni culturali di cui agli artt. 6, 115 e 117 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Tale divieto di prevalenza del servizio di biglietteria negli affidamenti integrati mira infatti ad evitare che la selezione dei concessionari dei servizi aggiuntivi venga orientata verso operatori del settore esperti di emissione di biglietti e non invece di valorizzazione dei beni culturali (Consiglio di Stato, 8 febbraio 2022, n 90)