Emissioni impianti e attività in deroga
Emissioni impianti ed attività in deroga art. 272, comma 2, del d.lgs. 152/06 (ex ridotto inquinamento atmosferico)
Si definiscono "impianti e attività in deroga" ai sensi dell'art. 272, comma 2, del d.lgs. 152/06, specifiche categorie di stabilimenti, per le quali, l'Autorità competente ha adottato apposite autorizzazioni di carattere generale. Si rimanda ai contenuti della dgr 983/2018 per il dettaglio del procedimento di adesione. Sinteticamente:
I gestori degli stabilimenti con impianti/attività rientranti nell'art. 272, comma 2, del d.lgs. 152/06, devono presentare preventiva domanda di ADESIONE all'autorizzazione generale ai sensi dell'art. 272, comma 3, del suddetto decreto legislativo, quando:
- intendono installare un nuovo impianto o esercitare una nuova attività;
- intendono trasferire da un luogo ad un altro, un impianto od un'attività esistente ed autorizzato/a con autorizzazione generale;
Possono inoltre presentare domanda di ADESIONE all'autorizzazione generale i gestori di stabilimenti già autorizzati in via ordinaria ex art. 269 del d.lgs. 152/06 (e quindi autorizzati in A.U.A.) qualora ricorrano i presupposti di cui alla d.g.r. 983/2018.
Costituisce requisito essenziale il rispetto delle prescrizioni previste dall'autorizzazione in deroga e dall'Allegato Tecnico di riferimento.
L'istanza di adesione all'autorizzazione in deroga ex art. 272, comma 2, del d.lgs. 152/06, completa di tutta la documentazione richiesta in maniera esaustiva, deve essere presentata al SUAP del Comune dove avrà sede l'attività. Secondo quanto stabilito dall'Art. 3, comma 3 del d.P.R. 59/2013 è fatta comunque salva la facoltà dei gestori degli impianti di non avvalersi dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione, ovvero ad autorizzazione di carattere generale, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell'istanza per il tramite del SUAP.
La domanda può essere presentata per uno o più Allegati Tecnici.
Il procedimento è avviato a decorrere dalla data in cui l'istanza viene depostitata presso il S.U.A.P. territorialmente competente, debitamente sottoscritta e completa degli elementi previsti; da tale data decorre il termine ordinario di 45 giorni per l'efficacia dell'autorizzazione, fatte salve eventuali sospensioni del procedimento per la produzione di integrazioni documentali.
Comunicazione di modifica
Il gestore che intende sottoporre l'impianto/attività autorizzata in via generale ai sensi dell'art. 272, comma 3, del d.lgs. 152/06, ad una modifica che rientri nell'ambito di applicazione di un Allegato Tecnico al quale si è già aderito, ne deve dare comunicazione, almeno 30 giorni prima della data di esecuzione, alla Provincia di Varese, al Comune competente per territorio ed all'ARPA della Lombardia - Dipartimento di Varese, sempre per il tramite del S.U.A.P. territorialmente competente.
Comunicazione amministrativa
La cessazione di attività, la disattivazione dell'impianto, la variazione di ragione sociale/sede legale, il subentro in attività già autorizzata, ecc.. devono essere comunicati a cura del gestore dell'impianto/attività alla Provincia di Varese, al Comune competente per territorio ed all'A.R.P.A. - Dipartimento di Varese, sempre per il tramite del S.U.A.P. competente.
Migliori Tecnologie Disponibili
Le caratteristiche minimali che devono possedere gli impianti di abbattimento (eventualmente installati) a presidio delle emissioni in atmosfera, sono individuate nella dgr n. 3552 del 30.05.2012 "Migliori Tecnologie Disponibili", e successive comunicazioni regionali di modifica delle schede.
Nel caso siano proposti impianti di abbattimento difformi o non previsti dalla sopraccitata deliberazione regionale, la richiesta di autorizzazione in deroga non potrà essere accolta.
Il versamento degli "Oneri di istruttoria" deve essere effettuato tramite il sistema PagoPA selezionando nel menu a tendina la voce "Autorizzazione alle emissioni in atmosfera" specificando la ragione sociale dell'Azienda. Alla domanda deve essere unita la ricevuta virtuale del pagamento.
Autocontrolli: tutte le aziende autorizzate ai sensi 272 c.2 sono tenute al caricamento su AUA Point a far data all’anno 2022 (caricamento entro il 31.03.23).
