Nuove Concessioni

In questa sezione sono riportate le informazioni per l'ottenimento di una nuova Concessione idrica

Utilizzo di acque pubbliche


Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico (cioè sono “acque pubbliche”) tutte le acque sotterranee e le acque superficiali, anche raccolte in invasi o cisterne.

Il prelievo e l’utilizzo delle acque pubbliche sono regolamentati da norme dello Stato (Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775) e di Regione Lombardia (Regolamento Regionale n. 2 del 24/03/2006).

Di conseguenza, chi intende derivare e utilizzare a qualsiasi scopo le acque pubbliche (sotterranee da pozzo, da sorgente o con derivazione da corso d'acqua superficiale) è tenuto ad acquisire la necessaria Concessione amministrativa.

Non sono soggetti a Concessione unicamente i prelievi di acque sotterranne per uso domestico.

Inoltre, non necessitano di alcun tipo di autorizzazione, ovvero non sono soggetti al R.R. 2/2006, i seguenti utilizzi:

  • l’utilizzo dell’acqua piovana raccolta in invasi e cisterne a servizio di fondi agricoli o di singoli edifici;
  • l’utilizzo di acque minerali e termali di cui alla Legge Regionale 44/1980;
  • i prelievi da parte delle autorità preposte alla salvaguardia del patrimonio forestale per la costituzione di scorte antincendio;
  • le utilizzazioni d’acqua effettuate presso lavatoi pubblici accessibili liberamente da parte dell’utenza purché detti lavatoi non siano oggetto di gestione avente finalità di lucro e le utilizzazioni delle acque calde geotermiche di cui alla Legge 896/1986.

Piccole derivazioni


La Provincia di Varese è competente per il rilascio di Concessioni di piccole derivazioni ubicate nel territorio provinciale.

Sono considerate piccole derivazioni quelle che non eccedono i seguenti limiti di portata media (art. 6 del R.D. 1775/1933)

  • per acqua potabile: 100 l/s;
  • per irrigazione: 100 l/s od anche meno se si possa irrigare una superficie superiore ai 500 ettari;
  • per usi industriali, inteso tale termine con riguardo ad usi diversi da quelli qui espressamente indicati:100 l/s;
  • per uso ittiogenico:100 l/s;
  • per costituzione scorte idriche a fini di uso antincendio e sollevamento a scopo riqualificazione di energia: 100 l/s

Per la produzione di forza motrice/energia elettrica (uso idroelettrico) il limite è 3.000 kW di potenza nominale media annua.

Quando la derivazione è ad uso promiscuo, si assume quale limite quello corrispondente allo scopo predominante.

I prelievi che sono superiori a questi limiti sono considerate grandi derivazioni e la competenza per il rilascio del titolo concessorio è in capo a Regione Lombardia.

Come richiedere una Concessione


La domanda può essere presentata da qualsiasi soggetto, pubblico o privato.

La presentazione delle domande per il rilascio di nuove Concessioni deve avvenire esclusivamente on-line utilizzando l'applicativo regionale SIPIUI (Sistema Integrato di Polizia Idraulica e Utenze Idriche) all'indirizzo www.tributi.regione.lombardia.it/sipiui/.

Tutte le indicazioni relative all'utilizzo di SIPIUI sono pubblicate sulla pagina dedicata del portale istituzionale di Regione Lombardia.

Iter procedurale


Il procedimento è condotto dall'Ufficio istruttore (Ufficio Autorizzazioni ambientali e Concessioni del Settore Ambiente, Vigilanza e Sanzioni ambientali) secondo quanto previsto dal R.R. n. 2 del 24 marzo 2006 e con i seguenti passaggi:

  • entro 60 giorni dalla presentazione della domanda tramite SIPIUI, l'Ufficio istruttore esamina l'istanza e la documentazione tecnica allegata;
  • in caso di esito positivo della verifica, l'Ufficio istruttore invia al richiedente la comunicazione di avvio del procedimento con richiesta di pagamento delle spese di istruttoria e del contributo idrografico, oltre ad eventuali integrazioni tecniche;
  • ricevute le attestazioni e le integrazioni, l'Ufficio istruttore provvede alla pubblicazione dell'istanza sul BURL, all'Albo Pretorio del Comune/Comuni interessato/i e sul sito web della Provincia di Varese;
  • le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili possono essere presentate all’Ufficio istruttore entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL. Eventuali osservazioni od opposizioni possono essere presentate all’Ufficio istruttore entro 60 giorni dalla medesima data;
  • decorsi tali termini, l'Ufficio istruttore convoca una Conferenza dei Servizi per acquisire i pareri di competenza delle Amministrazioni indicate all'art. 12 del R.R. n. 2 del 24/03/2006 e, se ritenuto necessario, effettua la visita locale di istruttoria presso le aree ove è prevista la derivazione;
  • in caso di derivazione di acque sotterranee da nuovo pozzo, viene rilasciato il provvedimento di autorizzazione all'escavazione e l'istruttoria riprende dopo la trasmisione della relazione di fine dei lavori di perforazione;
  • l'Ufficio istruttore redige una relazione contenente, tra l’altro, indicazioni relative alla quantità d’acqua che si può concedere, alle opere da realizzarsi, alle cautele e prescrizioni da imporre al concessionario e alla domanda da preferire in caso di concorrenza;
  • in caso di esito positivo dell'istruttoria, il richiedente viene invitato a sottoscrivere il Disciplinare di Concessione e viene emesso il Decreto di Concessione che verrà pubblicato sul BURL.

Qualora il progetto di derivazione idrica debba essere assoggettato alle procedure di valutazione ambientale di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/06, è possibile consultare le indicazioni riportate nella pagina dedicata. Si specifica che le soglie di assoggettamento (Allegati III e IV alla Parte II D.Lgs. 152/06) devono intendersi riferite alla portata massima di prelievo.

Durata della Concessione


Le Concessioni sono rilasciate per una durata temporanea, contenuta nei limiti massimi stabiliti, per ciascuna tipologia d’uso, dall’articolo 21 del r.d. 1775/1933, con decorrenza dalla data di emissione del provvedimento.

In particolare, per le piccole derivazioni, la durata delle Concessioni non può eccedere i trenta anni ovvero i quaranta per uso irriguo e per la piscicoltura.

Costi


  • Bollo € 16,00 per la domanda presentata mediante l'applicativo SIPIUI;
  • Oneri istruttori da versare alla Provincia di Varese;
  • Contributo idrografico di cui all’art. 7, comma 3 del R.D. 1775/1933 (pari a 1/20 del canone annuo e comunque non inferiore a 150,00 €);
  • Cauzione da versare al termine del procedimento istruttorio, prima della firma del Disciplinare, pari ad almeno una annualità del canone e comunque non inferiore a 250 €;
  • Spese di bollo e registrazione Disciplinare di Concessione (importo variabile indicativamente tra 300 € e 600 €);
  • Bollo € 16,00 per il provvedimento di Concessione.

Una volta ottenuta la Concessione, dovrà essere versato, ogni anno, a Regione Lombardia il canone demaniale il cui importo, aggiornato annualmente, dipende dall’uso e dalla portata concessa.

Per le derivazioni idroelettriche di potenza nominale superiore a 220 kW sono previsti sovracanoni a favore dei Comuni e delle Province rivierasche (art. 53 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e art. 2 della Legge 22 dicembre 1980, n. 925) e, se ne ricorrono i presupposti, dei Bacini Imbriferi Montani (art. 52 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e Legge 959 del 27/12/1953).

Per le derivazioni da corpo idrico superficiale posso invece essere dovuti gli obblighi ittiogenici di cui all’art. 141 della L.R. n. 31 del 5/12/2008, secondo quanto previsto dalla D.G.R. XI/2708 del 23/12/2019 e relative disposizioni attuative (D.d.s. 30 luglio 2020, n. 9329).

Tempistiche


Il termine per la conclusione del procedimento per il rilascio di una Concessione idrica è di 470 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell’istanza, con esclusione dei periodi di interruzione.

Sanzioni


Fatto salvo quanto previsto per l'utilizzo domestico di acque sotterranee e la raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici, è vietato derivare o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'Autorità competente.

Ai sensi dell'art. 17 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 il contravventore è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 € a 50.000 €, con riduzione di un terzo nei casi in cui sia in corso un iter procedurale autorizzativo o concessorio. Nei casi di particolare tenuità si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 € e 10.000 €, con riduzione di un terzo nei casi in cui sia in corso un iter procedurale autorizzativo o concessorio